Niente uccellagione. Nemmeno per piccole quantità di
volatili e per finalità "culturali". Stavolta non lo dice
la Corte costituzionale, che ha appena annullato diffuse
parti della legge regionale sulla caccia, bensì il Tar di
Trieste: ieri ha accolto un ricorso presentato dalla Lac
(Lega per l’abolizione della caccia) e dal Wwf contro la
Regione, la Provincia di Pordenone e l’Associazione
ornitologica friulana sagre e fiere venatorie. I magistrati
hanno annullato il provvedimento regionale di deroga per la
cattura e detenzione di uccelli in piccola quantità del 24
ottobre 2008 (così come parzialmente modificato 6 giorni
dopo), con il quale si autorizzava la cattura e la
detenzione in vita di 50 capi di varie specie allo scopo di
cessione ad espositori in fiere ornitologiche
dell'associazione chiamata in causa. La Regione aveva
motivato la decisione con «l’esigenza di catturare e
detenere in vita degli uccelli per cederli ad espositori in
occasioni di fiere ornitologiche», disattendendo con tale
condotta - secondo gli animalisti - un parere espresso
dall’Istituto nazionale per la fauna selvatica.
L’istituto rilevava in particolare che «non è
possibile determinare in modo oggettivo e scientificamente
solido le "piccole quantità" prelevabili». La posizione
è stata successivamente ribadita dall'Istituto superiore
per la protezione e ricerca ambientale (subentrato
all'Infs), il quale ha sottolineato che «è possibile
insegnare il canto ai soggetti nati in cattività
ricorrendo a registrazioni facilmente reperibili sul mercato
o selezionare esemplari prodotti dagli allevamenti».
Invece sulla scorta del provvedimento della Regione,
il 6 novembre 2008 la Giunta provinciale di Pordenone
«deliberava di dare applicazione al provvedimento
autorizzativo regionale - si legge nella sentenza -
motivandolo con la necessità di mantenere vive le
tradizioni risalenti alle nostre lontane origini rurali, di
riattivare bressane e roccoli storici» e di «utilizzare
i soggetti catturati come maestri di canto per gli esemplari
nati in cattività che avrebbero partecipato alle numerose
fiere ornitologiche in Friuli Venezia Giulia e delle regioni
contermini». Il Tar, in calce a un torrente di
considerazioni giuridiche, spiega che le misure impugnate
sono annullate in quanto violano la legge regionale 14 del
2007 e la Direttiva europa 409 del 1979: vi si prescrive che
eventuali deroghe al divieto di uccellagione sono possibili
solo in assenza di alternative al prelievo di esemplari
dalla natura e per le non numerose finalità consentite,
che vanno dalla salute pubblica alla sicurezza aerea, fino
agli scopi scientifici e didattici.
dal gazzettino di Pordenone
Maurizio Bait
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